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Cessione diritto d’autore e crowdfunding

La cessione diritto d’autore è compatibile con la raccolta di fondi “dal basso” via Internet? Ecco la risposta di due esperti in materia.

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In un incontro* su fumetto e crowdfunding tenutosi il 10 febbraio 2018 a Milano, presso WOW Spazio Fumetto, l’avvocato Massimo Dragone, dello studio Dragone & Associati, a 1:07:26 della registrazione video afferma che:

“in tutte le piattaforme c’è scritto che viene ceduto il diritto d’autore alla piattaforma […] e anche c’è un problema reale di paternità di questo diritto d’autore”

L’utilizzo della cessione del diritto d’autore in un crowdfunding di natura creativa è ribadito e approfondito anche durante un intervento di Andrea Artusi, della crowdfunding agency Ingoal Ltd, che assiste chi fa crowdfunding occupandosi di parte degli aspetti tecnici e promozionali.

A a 1:17:10 della registrazione Artusi parla di “cessione temporanea del diritto” all’azienda (la sua) che fa la “campagna” di crowdfunding, “per il tempo della campagna” (in merito vedere anche la policy del sito Ingoal).
Se la campagna va a buon fine il diritto rimane all’azienda (Ingoal) fino a che non sono finite le spedizioni/consegne di tutte quante le ricompense.
Artusi dice che

“Nel momento in cui noi andiamo a dare all’autore quello che siamo riusciti a guadagnare, ad avere dalla campagna, glie lo diamo sotto forma di diritto d’autore. Per quanto in maniera riottosa, ma la nostra legislazione, il diritto d’autore ha dovuto accettarlo così come ha dovuto accettare la questione relativa alle royalties da brevetto perché la comunità europea glie lo ha imposto. […] Questo, per l’autore è un grandissimo vantaggio, secondo noi, perché si sgrava da tutta una parte di gestione che altrimenti dovrebbe affrontare. Primo. Secondo: noi ci affrontiamo e abbiamo standardizzato anche l’aspetto di spedizione e produzione del reward, che è di per sé stesso complessa, e di fatto lavora sul diritto d’autore, cioè sapendo che quello che poi va a prendere, a guadagnare, o così comunque a ricevere da tutto questo, è espressamente relativa a quello che sta facendo cioè quello che sta realizzando.”

Infine: durante le domande del pubblico qualcuno chiede “In che modo si cede il diritto d’autore?”
L’avvocato Dragone anzitutto precisa che si parla dell’uso patrimoniale del diritto d’autore e poi afferma che la piattaforma (di crowdfunding) deve avere quell’utilizzo del diritto d’autore per operare. E che nello specifico

“È una cessione strettamente collegata a un fine della campagna. Null’altro di più. Altrimenti sarebbe una violazione di ire ipsia (?). Cessione temporanea strettamente finalistica, finalizzata alla vicenda, alla campagna.”

*Nota: L’incontro è stato moderato da Loris Cantarelli di Fumo di China, che ringrazio per la segnalazione.